5G, tra bufale e paradossi sperimentali. EUROPEAN CONSUMERS: “Dispregio e inosservanza delle vite umane”

 

 

di Cinzia Marchegiani

Cosa c’è di vero e allarmante dietro la tecnologia 5G? Una cosa è certa. Molte amministrazioni hanno aderito alla sperimentazione nei propri territori senza una corretta informazione nei confronti della cittadinanza e quindi senza alcun dibattito pubblico mentre gli stessi destinatari di tali scelte diventano cavie umane dove il principio di precauzione in termini di salute pubblica e dell’ambiente diventa un forzato silenzio assenso.

Non esiste nessuna tecnologia ad emissione zero, in tal caso gli stessi cittadini devono essere consultati e avere potere decisionale se quella tecnologia che entra di prepotenza nella vita pubblica e invade la propria salute. O almeno dovrebbe!

Quante volte avete sentito che i telefonini possono creare gravi problemi alla salute? Tantissime volte! Eppure esistono svariati siti che provano a convincerci che tale notizia è una bufala. MA… lo stesso Ministero della salute in concertazione con il Ministero dell’Istruzione e dellAmbiente sono stato obbligati dalla sentenza del TAR del Lazio a pubblicare un comunicato, a cui però ancora non abbiamo assistito ad alcuna forma di campagna di sensibilizzazione:

Comunicato n. 7
Data del comunicato 16 gennaio 2019
Comunicato stampa congiunto tra Ministero dell’Ambiente, dell’Istruzione e della Salute.
Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso dell’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog, chiede ai ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca di provvedere ad adottare entro sei mesi una campagna informativa sull’uso corretto dei telefonini.
I tre ministeri recepiscono con favore la decisione giurisdizionale, convinti della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e di promuovere misure di prevenzione.
I ministeri sono già al lavoro per la costituzione di un tavolo congiunto che avrà la finalità di dare seguito a quanto deciso dai giudici amministrativi.
Questo il link del Ministero della salute QUI   

La suindicata senteza emessa lo scorso 13 novembre 2018 OBBLIGA LE ISTITUZIONI a FARE quella CAMPAGNA INFORMATIVA SULLE CORRETE MODALITA’ D’USO DEI TELEFONI MOBILI E SUI RISCHI PER LA SALUTE CONNESSI all’esposizione è il frutto della battaglia di  A.P.P.L.E. Associazione per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog:

A.P.P.L.E.: “Nella sentenza i Giudici sottolineano come ‘l’Associazione abbia prodotto documenti tratti dalla letteratura scientifica dai quali emerge che l’utilizzo inadeguato dei telefoni cellulari e cordless, comportando l’esposizione di parti sensibili del corpo umano ai campi elettromagnetici, può avere effetti nocivi sulla salute umana, soprattutto riguardo ai soggetti più giovani e quindi più vulnerabili, potendo incidere negativamente sul loro sviluppo psico-fisico. I giudici sottolineano anche come i rischi paventati da A.P.P.L.E. non siano stati efficacemente contestati dalle Amministazioni resistenti e che quindi i Ministeri debbano individuare le precauzioni da adottare (sia da parte degli utenti che dei produttori) per limitare gli effetti potenzialmente nocivi per la salute e sensibilizzare gli utenti in merito ad un uso più consapevole degli apparecchi di telefonia mobile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute che è un diritto costituzionalmente sancito (art. 32 della Costituzione)”.

Però oltre ad un misero comunicato apparso sul sito del Ministero della salute sembra che non ci sia stata una vera campagna informativa sull’uso corretto dei telefonini che potesse efficacemente pubblicizzare l’importanza della tutela della salute nei confronti dell’elettrosmog dovuto all’inquinamento dei campi elettromagnetici prodotti dai cellulari!

ORA ARRIVA LA TECNOLOGIA 5G SPERIMENTATA SULL’UOMO SENZA ALCUN CONSENSO E INFORMAZIONE. EUROPEAN CONSUMERS CI ACCOMPAGNA IN UN VIAGGIO INFORMATIVO TRA I PARADOSSI, NORME E LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA

Purtroppo molti leggono solo il titolo di un articolo e difficilmente approfondiscono le informazioni, la viralità poi con cui alcuni siti di dubbia deontologia propongono articoli davvero fuori da ogni logica scientifica riescono invero con molta facilità a minimizzare gli effetti nocivi sulle persone che questa tecnologia può produrre e ora cercano di produrre anche verità soggettive alquanto discutibili certificando l’assoluta innocuità del 5G.

  • EUROPEAN CONSUMERS, IL 5G SEMBRA UNA VERA RIVOLUZIONE VOLTA A GARANTIRE E PRODURRE SERVIZI VIRTUALI PER MIGLIORARE PRESTAZIONI PUBBLICHE, PRIVATE, MA A CHE COSTO?

“Non solo 5G: tutti i limiti dei campi elettromagnetici sono da abbassare. Tutta la popolazione è attualmente esposta a sorgenti comuni di CEM che includono: radiazioni a radiofrequenza (da 3 MHz a 300 GHz) emesse da antenne dei servizi radio e TV, dai punti di accesso Wi-Fi, router e adattatori client (smartphones, tablets), dai telefoni cordless e dai telefoni cellulari comprese le loro basi, dai dispositivi Bluetooth. Campi elettrici e magnetici a frequenze ELF (da 3 Hz a 3 kHz) sono emessi da cavi elettrici, lampade ed elettrodomestici. Campi elettrici e magnetici a frequenze VLF (da 3 kHz a 3 MHz) sono emessi a causa delle distorsioni armoniche della tensione e della corrente, dai cablaggi elettrici, lampade (come le lampade fluorescenti) e dispositivi elettronici.

In accordo con l’OMS, i campi elettromagnetici di tutte le frequenze rappresentano uno degli inquinanti più comuni ed in veloce aumento nell’ambiente. Tutte le popolazioni sono esposte a vari gradi ai campi elettromagnetici, i livelli dei quali cresceranno continuamente con gli attuali sviluppi tecnologici.

Il problema dei campi o onde elettromagnetiche e le possibili conseguenze sull’ ambiente e sulla salute ha paralleli con problematiche come le autorizzazioni per medicamenti, farmaci, pesticidi, metalli pesanti o organismi geneticamente modificati. È chiaro che la necessità indipendenza e credibilità è cruciale per compiere una valutazione trasparente ed equilibrata del potenziale impatto negativo per l’ambiente e la salute umana.

RICORDIAMO CHE Prioritaria è la ferrea applicazione del principio di precauzione citato nell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell’ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio.

Il ricorso al principio di precauzione è giustificato quando riunisce tre condizioni, ossia:

  • l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
  • la valutazione dei dati scientifici disponibili;
  • l’ampiezza dell’incertezza scientifica.

Le società di telecomunicazioni, con il supporto dei governi, entro i prossimi anni implementeranno la rete wireless di quinta generazione (5G). Si tratta di un cambiamento tecnologico a scala globale per avere case, imprese, autostrade, città ‘intelligenti’ e auto a guida autonoma. Moltissime merci conterranno antenne e microchip e saranno connesse in modalità wireless a Internet. Ogni persona sulla Terra avrà accesso alle comunicazioni wireless ad altissima velocità e a bassa latenza da qualsiasi punto del pianeta, anche nelle foreste pluviali, nel mezzo dell’oceano e nell’Antartico.

  • CIÒ COMPORTERÀ CAMBIAMENTI AMBIENTALI GLOBALI SENZA PRECEDENTI? 

Assolutamente sì…purtroppo! Si prevedono milioni di nuove stazioni base 5G sulla Terra e 20.000 nuovi satelliti nello spazio, 200 miliardi di oggetti trasmittenti, secondo le stime, faranno parte dell’Internet of Things entro il 2020 e un trilione di oggetti pochi anni dopo. A metà del 2018, il 5G commerciale a frequenze e velocità più basse è stato utilizzato in Qatar, Finlandia ed Estonia. La distribuzione del 5G a frequenze estremamente elevate (onde millimetriche) è prevista per la fine del 2018.

Naturalmente questo incremento avrà ripercussioni sui campi elettromagnetici a cui saranno esposti gli esseri viventi in una situazione dove già si è determinato l’aumento esponenziale di malati di elettrosensibilità come conseguenza del moltiplicarsi di antenne per la telefonia cellulare.

Ci sembra opportuno come preliminare alla nostra breve analisi ricordare l’articolo 32 della costituzione che sancisce il diritto alla salute dei cittadini italiani. Vogliamo inoltre ricordare l’articolo 3, lettera p) del trattato che istituisce la Comunità europea, “l’azione della Comunità deve comprendere un contributo al conseguimento di un notevole livello di protezione della salute”; il trattato prevede altresì “la difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori”.

  • MA TUTTA LA POLITICA O QUASI (TRANNE RARI CASI) HA APPROVATO QUESTA TECNOLOGIA SENZA ALCUNA RISERVA?

Gli standard di sicurezza internazionali promossi dall’OMS, su indicazione di una associazione privata l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), fanno riferimento agli “effetti termici”, cioè al riscaldamento indotto sul materiale biologico dall’ esposizione alle radiofrequenze. Esistono centinaia di evidenze scientifiche sugli “effetti non termici”, alcuni per valori di esposizione inferiori a quelli autorizzati in Italia.

I campi elettrici ed elettromagnetici a determinate bande di frequenze hanno effetti benefici applicati in medicina, ma altre frequenze non-ionizzanti, anche estremamente basse, derivanti da elettrodotti o determinate onde ad alta frequenza usate nel campo dei radar, telecomunicazioni o telefonia mobile, sembrano avere effetti potenziali nocivi, non solo termici, ma anche biologici e comportamentali su piante, insetti e animali, come sul corpo umano, anche per esposizioni a livelli al di sotto dei valori di limite ufficiali. Inoltre una frequenza che può non essere dannosa a livello di esposizione temporale limitata può creare problemi se questa è cronica.

Gli standard di sicurezza internazionali promossi dall’OMS, su indicazione di una associazione privata l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), fanno riferimento agli “effetti termici”, cioè al riscaldamento indotto sul materiale biologico dall’ esposizione alle radiofrequenze. Esistono centinaia di evidenze scientifiche sugli “effetti non termici”, alcuni per valori di esposizione inferiori a quelli autorizzati in Italia.

La questione dei cosiddetti effetti non termici e dei potenziali effetti a lungo termine dell’esposizione a basse dosi è stata scarsamente approfondita prima dell’introduzione di queste tecnologie mentre la normativa non è stata rapidamente aggiornata seguendo le informazioni scientifiche.

  • E’ POSSIBILE AUMENTARE L’EFFICIENZA DEL TRAFFICO IN RETE SENZA IL 5G?

Secondo il rapporto Bioninitiative 2012 sulla base dei dati relativi alla salute umana e ambientale è necessario portare i limiti di esposizione dagli attuali 6 V/m a 0,6 V/m e a 0.3-0.6 nanowatt per centimetro quadro (nW/cm2)[1].

Riteniamo che rispetto al 5g globale sia più logico un incremento più capillare del 4g, naturalmente, in un ambito di maggiore attinenza della normativa al principio di precauzione. Per aumentare l’efficienza della Rete lo studio di sistemi/protocolli alternativi a basso impatto è l’unica soluzione in grado di coniugare necessità delle trasmissioni e salute ambientale.

In sede di gestione è anche trascurata la possibilità di rendere maggiormente efficiente il traffico di rete attraverso instradamento “peer to peer”. Attraverso l’instradamento peer to peer, analogo a sperimentazioni passate, è possibile ridurre drasticamente l’esigenza di antenne di trasmissioni, dal momento che ogni smartphone potrebbe essere, in base a  esperienze purtroppo accantonate, anche un nodo potenziale di trasmissione. Però è importante che il campo da cellulare a cellulare non sia al di fuori dei limiti di precauzione.

I sistemi di trasmissione “peer entity” richiedono maggior impegno sui dispositivi wireless, richiedendo un software più impegnativo, solo una parte della banda verrebbe usata per i propri scopi e la maggior parte per instradamento, e richiederebbe una capacità di trasmissione almeno uguale a quella di ricezione. Cose inconcepibili per il marketing aziendale!

  • QUALI SONO SECONDO EUROPEAN CONSUMERS GLI ACCORGIMENTI PER PRODURRE MENO EFFETTI BIOLOGICI SUGLI IGNARI CITTADINI?

Riteniamo che occorra tenere le fonti di radiofrequenza il più distante possibile dalle aree residenziali. Per le radiofrequenze pulsate, come radar e an-tenne WiMAX – la distanza dalle fonti elettromagnetiche dovrebbe essere significativa, perché hanno maggiori effetti biologici dei segnali non pulsati. Inoltre, gli impianti Wi-Fi non dovrebbero venire posizionati nelle scuole e nelle aree pubbliche, perché questi emettono campi elettromagnetici con caratteristiche simili ai segnali pulsati” Nel 2013 un gruppo internazionale di scienziati in un convegno su “Radar, radiofrequenze e rischi per la salute”.

  • VABBE’ UTOPIA. EPPURE MOLTI SCIENZIATI STANNO ALLARMANDO SU QUESTI ESPERIMENTI SENZA ALCUN PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

Nel febbraio 2015 oltre un centinaio di scienziati italiani (medici, fisici, biologi e ricercatori), assieme ad altre 50 associazioni e comitati italiani, hanno chiesto al governo di abbassare significativamente i limiti di legge per le emissioni elettromagnetiche.

In particolare il Governo deve cancellare l’articolo 14 del Decreto Sviluppo “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (DL n. 179 del 18/10/2012[2],), che impone una misurazione dei campi elettromagnetici su una media di 24 ore (valore arbitrario), anziché su 6 minuti (valore basato su motivazioni biologiche). Naturalmente appoggiamo queste posizioni restrittive.

Il 5G, oltre a essere un e-sperimento sulla popolazione civile, viola il Codice di Norimberga, ovvero il divieto di effettuare una sperimentazione sugli esseri.

  • ESISTE UNA NORMA CHE POTREBBE VIETARE QUESTO TIPO DI APPLICAZIONE PER TUTELARE PRIMA DI TUTTO LA SALUTE PUBBLICA E POI IL MARKETING ED EVENTUALI SERVIZI VIRTUALI PRESENTANTI COME UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA?

Certamente. Ricordiamo preliminarmente che nell’art. 3 -quater n. 152 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”, si legge che l ́attività della pubblica amministrazione, nell’ambito della scelta tra interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, deve dare considerazione prioritaria alla tutela ambientale.

Per tutelare la salute pubblica si rende indispensabile recepire gli studi scientifici più recenti ed attuare quanto indicato dalla Raccomandazione 1815 dell’Assemblea Plenaria del Consiglio d’Europa del 2011[3], volta ad abbassare i limiti di esposizione alle radiofrequenza in relazione all’uso privato di telefoni mobili, telefoni DECT (cordless), WiFi, WLAN e WIMAX per computer, Baby Phones a 0,2 V/m sul “lungo termine”, mentre secondo il rapporto Bionitiative 2012 sulla base delle evidenze sperimentali e del principio di precauzione deve essere portato a 0,6 V/m nell’immediato.

Riteniamo, sulla base di un ampio numero di studi (Oberfeld et al. 2004) che le intensità dei campi nelle zone dedicate al riposo notturno debbano essere quanto più basse possibile e comunque al di sotto di 0.05 V/m.

Riguardo agli standards o ai valori di soglia per le emissioni dei campi elettromagnetici di tutti i tipi di frequenze, deve essere applicato il Principio ALARA o

“tanto basso quanto ragionevolmente possibile” per entrambi i cosiddetti effetti termici e gli effetti a-termici o biologici delle emissioni o radiazione elettromagnetiche.

Inoltre, deve essere applicato il Principio di Precauzione: quando la valutazione scientifica non permette di determinare con sufficiente certezza il rischio, specialmente dato il contesto di aumento della esposizione della popolazione, inclusi gruppi particolarmente vulnerabili come i giovani ed i bambini, che potrebbe portare a costi economici ed umani estremamente alti a causa dell’inerzia nel caso siano negati i primi segnali di allarmi[4].

  • QUALCUNO STA PENSANDO IN CHE DIREZIONE STA VIAGGIANDO LA NOSTRA SOCIETÀ’ MA SOPRATTUTTO LE NOSTRE NUOVE GENERAZIONI?

Purtroppo tutto il comparto delle emissioni elettromagnetiche come ampiamente dimostrato ha effetti sull’ambiente e sulla salute di uomini e animali in tutti i comparti ambientali e quindi va sottoposto urgentemente a Valutazione Ambientale Strategica.

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, (Direttiva VAS), che rappresenta un contributo all’attuazione delle strategie comunitarie per lo sviluppo sostenibile rendendo operativa l’integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali strategici[5].

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

La VAS si applica a piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.[6].

E la Valutazione di Incidenza per le aree Natura 2000 è considerata prioritaria mancando una raccolta di dati relativa all’impatto dei campi elettromagnetici determinati dall’imposizione del 5 G sulle specie e gli habitat che li caratterizzano.

Il processo di VAS impone criteri ampi di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo decisionale, attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico che in interessato dall’iter decisionale.

  • IL 5G STA MOSTRANDO UN PARADOSSO PERICOLOSO APPLICATO DALLE AMMINSITRAZIONI. EUROPEAN CONSUMERS COSA CHIEDE?

I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, sono interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi. Il loro processo di partecipazione deve creare i presupposti per il consenso da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio.

QUINDI, in conseguenza di quanto rilevato ci si chiede su quali basi scientifiche e normative si siano concesse frequenze in ambiti di potenziale rischio per i cittadini delle città italiane e, in generale, per l’intero territorio compresi gli ambiti naturali e le specie che li abitano e in mancanza di sufficienti evidenze per giudicarne l’innocuità, vista anche la necessita di modifiche restrittive degli attuali limiti italiani per i campi elettromagnetici.

Ricordiamo inoltre che secondo l’Art. 12 della Legge N. 36 del 22 febbraio 2001, che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire informazioni agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza.

Per le antenne radar, anche alla luce della più recente documentazione sui rischi dell’esposizione elettromagnetica, riteniamo debba essere prodotto un adeguata normativa come da art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003.

Riteniamo che le maggiori definizioni del D.Lgs. 159 (GU n. 192 del 18/08/2016) riguardante la valutazione del rischio elettromagnetico (CEM) in campo lavorativo devono essere considerate nell’aggiornamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 relativamente all’esposizione dell’intera popolazione. Naturalmente devono essere fissate soglie di esposizione più basse basate sulle evidenze scientifiche e sul rischio bio-ecologico e non sugli interessi di poche multinazionali.

Riteniamo inoltre necessario un decreto legge volto all’adeguamento degli attuali limiti di legge italiani al principio di precauzione e di emendare l’Art. 14 del DL n. 179 del 18/10/2012 pubblicato sulla G.U. n° del 19/10/2012. Naturalmente considereremo criminale qualsiasi innalzamento dei già eccessivi limiti attuali.

  • IL 5G SPERIMENTATO SULL’UOMO NONOSTANTE CI SIANO GIA’ MOLTI ALLARMI GIUSTIFICATI DERIVATI DALL’ INQUINAMENTO DA PESTICIDI CHE STANNO MINANDO SERIAMENTE E  GRAVEMENTE  IL NORMALE NEUROSVILUPPO DELLE NUOVE GENERAZIONI. COME SI PUO’ ARGINARE QUESTA ANCHE QUESTA NUOVA DERIVA TECNOLOGICA?

Riteniamo fondamentale sospendere qualsiasi forma di sperimentazione tecnologica del 5G in attesa della produzione di sufficienti evidenze scientifiche di metodologie per garantirne l’innocuità ambientale e sulla salute umana e in attesa della modifica precauzionale degli attuali limiti italiani per i campi elettromagnetici.

1.È necessario mettere in atto campagne di informazione e crescente consapevolezza sul rischio di possibili effetti nocivi a lungo termine sull’ambiente e la salute umana, specialmente indirizzate a bambini, adolescenti e giovani in età riproduttiva.

2.Devono essere dovutamente prese in considerazione le persone “elettroipersensitive” intolleranti ai CEM e introdotte misure speciali per proteggerle, compresa la creazione di aree libere dalle onde non coperte dalle reti wireless.

3.Allo scopo di ridurre i costi, risparmiare energia, e proteggere l’ambiente e la salute umana, deve essere incrementata la ricerca su nuovi tipi di antenne, telefoni mobili e dispositivi DECT (cordless), ed incoraggino la ricerca a sviluppare telecomunicazioni basate su altre tecnologie che siano efficienti ma abbiano minimi effetti negativi sull’ambiente e la salute.

4.Le etichette dei prodotti emettitori devono chiaramente indicare la presenza di microonde o campi elettromagnetici, la potenza trasmesso o il tasso di assorbimento specifico (SAR) del dispositivo e ogni rischio connesso con il suo utilizzo.

5.Devono essere ridotti i valori di esposizione per le antenne in accordo con il principio ALARA e installati sistemi di monitoraggio dei campi elettromagnetici, i cui risultati siano dispoinibili per la popolazione.

6. È necessario determinare i siti di ogni nuova antenna non solamente in accordo con gli interessi degli operatori, ma in consultazione con le amministrazioni locali e regionali, i residenti e le associazioni di cittadini.

7.Riguardo alla valutazione di rischio e alle precauzioni le valutazioni di rischio devono essere maggiormente orientate verso la prevenzione; si devono migliorare gli standard di valutazione del rischio e qualità creando una scala di rischio standard, imponendo l’indicazione del livello di rischio, considerando diverse ipotesi di rischio e la compatibilità con le reali condizioni di vita.

In sostanza è necessaria una formulazione dei regolamenti relativi ai campi elettromagnetici che rientrino nelle definizioni dei diritti umani orientate al Principio di Precauzione e al Principio ALARA.

Naturalmente è necessaria un’azione governativa che incrementi i fondi pubblici per la ricerca indipendente, attraverso tassazione sui prodotti che sono oggetto di studi di ricerca pubblica per valutarne i rischi per la salute.

  • RINGRAZIAMO MARCO TIBERTI PRESIDENTE EUROPEAN CONSUMERS PER QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI, MA SOPRATTUTTO PER AVER FORNITO UNA STRATEGIA MIRATA AD ELIMINARE O MINIMIZZARE LE FONTI DI INQUINAMENTO E QUINDI EFFETTI NOCIVI CHE VANNO A COLPIRE SOPRATTUTTO I BAMBINI.

Noi di European Consumers ci auspichiamo che nell’opinione pubblica aumenti la consapevolezza dei possibili rischi per la salute dei telefoni DECT senza fili (cordless), baby monitors e altre applicazioni domestiche che emettono onde pulsate continue e le Autorità Competenti raccomandino l’uso di telefoni fissi cablati in casa o, non potendo, modelli che non emettano continuamente onde pulsate.

Sono naturalmente necessarie appropriate procedure di stima del rischio per tutti i nuovi tipi di dispositivi prima di qualsiasi autorizzazione.

  • EUROPEAN CONSUMERS COME PENSA DI TUTELARE FATTIVAMENTE SOPRATTUTTO LE NUOVE GENERAZIONI?

La decisione di proseguire nell’implementazione di tale tecnologia verrà interpretata dallo scrivente e da quanti si faranno parte attiva come un’aggressione alla integrità ed incolumità psico-fisica e pertanto mi riservo fin d’ora di agire per la legittima difesa della mia salute e di denunciare questi comportamenti alle sedi competenti perché siano adottati i più opportuni provvedimenti in merito ai delitti che tale comportamento configura, tra i quali il dispregio e l’inosservanza degli articoli della Costituzione Italiana:

articolo 2[7] “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

In quanto espone indiscriminatamente la popolazione a rischi o condizioni che possono non essere condivise dal singolo o collettività.

Articolo 28 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

In quanto consideriamo biasimevoli i sindaci che hanno esposto la popolazione a rischi inconoscibili, evitando di ottemperare al principio di Precauzione in materia di salute e ambiente, per quanto riguarda la fase sperimentale del 5g.

Articolo 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

In quanto la normativa attuale della Repubblica italiana non tiene conto dei dati scientifici che impongono norme restrittive in materia di emissioni elettromagnetiche artificiali. In Italia abbiamo una sentenza del TAR del Lazio dei primi anni Novanta ribadisce per l’art. 32 della Costituzione, la salvaguardia della salute pubblica abbia la precedenza rispetto all’art. 41 che riguarda la proprietà industriale”.

Riteniamo violati i seguenti articoli della Carta dei Diritti dell’Uomo in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

  1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
    2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Osserviamo come per l’ennesima volta siano completamente disattese alcune buone norme fissate dalla stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000):

  • Articolo 2, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche ed un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo.
  • Articolo 6 le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente debbano essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
  • Articolo 37 un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Ai sensi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni richiediamo su quale basi scientifiche i comuni hanno approvato piani e programmi che possono avere effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica.

[1] https://bioinitiative.org/

[2] G.U. n del 19/10/2012

[3] Assemblea Parlamentare – Consiglio d’Europa Risoluzione 1815 DEL 27 maggio 2011 http://www.elettrosmogsicilia.org/pdf/norme/europa/risoluzione1815_italiano.pdf

[4] Assemblea Parlamentare – Consiglio d’Europa Risoluzione 1815 DEL 27 maggio 2011

[5] A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186.

[6] Decreto del Presidente Della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche. GU n.248 del 23-10-1997 – Suppl. Ordinario n. 219. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997;357

Insomma non è proprio “Così è se vi pare”

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