Covid-19. Stretta sui rientri in Italia. Isolamento anche per asintomatici

 

 

Dopo molte polemiche sollevati sui controlli sanitari sui rientri in Italia, in data 28 marzo 2020 sono state applicate misure più stringenti per tutti coloro che mettono piede sul suolo italiano!

 

E’ stata attivata così una stretta su tutti gli ingressi in Italia che siano via terra, mare o aria. Ora!?

A stabilirlo è l’ordinanza del 28 marzo 2020 firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

LEGGIAMO:


Con l’ordinanza entrano in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi  dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea  aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi:

  • i motivi del viaggio
  • l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
  • il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le  persone che  fanno  ingresso in Italia, anche  se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco.

In caso di sintomi

In  caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia  possibile raggiungere l’abitazione o la  dimora indicata, l’Autorità  sanitaria  competente  per  territorio  informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.  Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza  sanitaria e  isolamento  fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  presso un’altra abitazione  o  dimora diversa  da quella segnalata all’Autorità  sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione  prevista con  l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che  verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.

Obbilghi per vettori e armatori

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel  caso in cui la  documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri  trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di  protezione  individuali.  Il   vettore   aereo   provvede,   al   momento dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,  dei  dispositivi  di  protezione individuale.

Le  disposizioni  non si  applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l’equipaggio senza passeggeri”.


Le disposizioni sono efficaci dal 28 marzo fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio.

 

 

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