sabato, 9 Maggio 2026

Vaccini, Conferenza delle Regioni. Veneto e Val D’Aosta non votano parere favorevole. Ecco le proposte di emendamento

di Cinzia Marchegiani

Roma – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria di quest’oggi, 6 luglio 2017, ย ha espresso parereย ย favorevole adย eccezione delle Regioni Veneto e Valle dโ€™Aosta, con la richiesta di osservazioni e proposteย emendative, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Conversione di legge 7 giugno 2017, recanti disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.


Le Regioni hanno rappresentato inoltre considerazioni e proposte di carattere generale.ย 

Il documento pubblicato spiega: “Giร  nel gennaio del 2017, le Regioni avevano richiesto un allineamento normativo perย superare lโ€™antistorica distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, anche al fine di porreย sullo stesso piano tutte le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale. La richiesta era dettataย anche dalla necessitร  di unโ€™applicazione uniforme sul territorio nazionale delle campagne vaccinali,ย al fine di superare le attuali disuguaglianze di offerta vaccinale alla popolazione, con conseguentiย adeguamenti dellโ€™organizzazione dei servizi vaccinali. Successivamente รจ stato varato il decretoย legge 73/2017, oggetto del presente parere”.

La grande maggioranza delle Regioni condivide il principio dellโ€™obbligatorietร  dei vaccini eย lโ€™impostazione del provvedimento, ma pone lโ€™attenzione su alcuni aspetti procedurali e attuativi, alย fine di consentirne la concreta implementazione ed efficacia.

In generale, le Regioni ritengono che occorra:

A. realizzare in tempi brevi lโ€™Anagrafe Vaccinale Informatizzata Nazionale, quale strumentoย fondamentale per il governo e monitoraggio dei programmi vaccinali;
B. prevedere un maggiore e piรน attento utilizzo del sistema di Farmacovigilanza rispetto alleย attivitร  vaccinali;
C. uniformare entitร  e modalitร  di applicazione delle sanzioni, valutandone la riduzione;
D. prevedere lโ€™obbligo di vaccinazione anche per gli operatori sanitari coinvolti nei processiย assistenziali ai minori (vedi infra emendamento articolo 1);
E. prevedere strumenti contrattuali e giuridici che consentano di agire in modo efficace eย concreto nei confronti dei sanitari che, opponendosi alle vaccinazioni, ostacolino leย campagne vaccinali previste dalla normativa;
F. prevedere una nota congiunta Ministero dellโ€™Istruzione e Ministero della Salute, concordataย nei contenuti con le Regioni, che riporti specifici indirizzi volti a facilitare lโ€™attuazione delleย norme e a semplificare le procedure per gli aventi diritto e per le istituzioni coinvolte;
G. Verificare con il Garante della Privacy la percorribilitร  della trasmissione dei dati e delleย informazioni previste dalle procedure attuative

PROPOSTE DI EMENDAMENTO E ALCUNI OSSERVAZIONI VOLTE A SEMPLIFICARE E RENDERE PIU’ EFFICACI LE PROCEDURE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO

Ecco quali sono le proposte di emendamento che sono state votate in conferenza delle Regioni all’OdG n.2

Art. 1 Vaccinazioni obbligatorie
Comma 1
Rispetto alla vaccinazione contro lโ€™emofilo b, si rappresenta che veniva somministrata finoย ai 5 anni in quanto fascia di etร  epidemiologicamente piรน a rischio. La stessa scheda tecnica neย autorizza lโ€™uso fino ai 5 anni.ย Pertanto si evidenziano perplessitร  nel recuperare i non vaccinati fino ai 16 anni. Una possibileย proposta รจ di prevederla fino ai 5 anni.ย 
Proposta di Emendamento
Pertanto si propone di inserire il comma 1 bis: โ€œla vaccinazione f) anti-Haemophilus influenzae tipoย b; รจ obbligatoria e gratuita fino allโ€™etร  di 5 anni.โ€

Comma 2
Osservazioni
1. Si segnalano le probabili criticitร  derivanti dalla indicazione di utilizzo della notificaย di Malattia infettiva per lโ€™esonero dalle vaccinazioni:
a. Per diverse delle malattie indicate nel decreto per le quali รจ posto lโ€™obbligoย vaccinale, la notifica รจ storicamente effettuata in caso di solo sospetto, avendo lโ€™attoย un significato primario di sorveglianza epidemiologica
b. รˆ estremamente difficoltoso sia per il medico curante che per il servizioย pubblico rintracciare notifiche di molti anni antecedenti.
Si suggerisce di valutare eventualmente di riservare la verifica della notifica, laddoveย possibile, come atto istruttorio di ufficio da parte dei Servizi Vaccinali, nelle attivitร ย istruttorie previste per le verifiche di inadempienza e atti successivi.
2. Se un bambino ha giร  avuto ad esempio il morbillo, questa vaccinazione per lui non รจย piรน obbligatoria. Visto che da decreto bisognerร  comunque somministrare MPR siย prevedono contenziosi.
3. Rispetto agli โ€œesiti analisi sierologiaโ€, va valutato il rischio di incremento dei costi aย carico del SSR e del cittadino.

Comma 3
Rispetto allโ€™articolo 1, comma 3, si rappresenta che affidare al solo medico curante la attestazioneย dellโ€™esonero รจ molto rischioso.
Proposta di Emendamento
Si suggerisce la formulazione riportata nella legge Regionale dellโ€™Emilia Romagna: โ€œNei casi in cuiย la vaccinazione deve essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve essere certificatoย dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale e autorizzato dai Servizi Vaccinaliย delle Aziende USL ai fini dellโ€™accesso.โ€

Commi 4 e 5
Osservazione.ย La comminazione delle sanzioni richiede uniformitร  nellโ€™interpretazione dellโ€™entitร  da comminareย agli inadempienti per cui sarebbe opportuna la definizione dei criteri da parte del Ministero dellaย Salute.
Proposta di Emendamento. Allโ€™articolo 1 รจ aggiunto il seguente comma: โ€œ7 per le finalitร  di cui al presente decreto, il Governoย introduce lโ€™obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitariโ€.

Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. Sarebbe utile che la campagna di comunicazione a supporto dellโ€™offerta vaccinale da parte delย Ministero della Salute fosse condivisa con le Regioni rispetto a obiettivi, contenuti, strumenti eย programmazione al fine di rendere evidente, in una logica di sistema, lโ€™univocitร  dellโ€™offerta aiย cittadini su tutto il territorio nazionale.
Proposta di emendamento-ย Si propone, quindi, la seguente riformulazione:ย โ€œIl Ministero della Salute, condividendo con le Regioni e le Province Autonome obiettivi, contenuti,ย strumenti e programmazione, promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionaleย per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, rendendoย evidente, in una logica di sistema, lโ€™univocitร  dellโ€™offerta ai cittadini su tutto il territorio nazionale,ย ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.โ€

Art. 3 Adempimenti vaccinali per lโ€™iscrizione ai servizi educativi per lโ€™infanzia, alle istituzioniย del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuoleย private non paritarie.ย Sarebbe auspicabile ridurre al minimo la necessitร  di acquisire ed emettere dichiarazioni eย certificazioni sullo stato vaccinale dei soggetti, semplificando le procedure per gli aventi diritto eย per le istituzioni coinvolte.ย Tuttavia, considerando il diverso grado di informatizzazione delle anagrafi vaccinaliย regionali e lโ€™assenza attuale dellโ€™Anagrafe Nazionale, si propone una gradualitร  attuativa come daย successiva proposta di emendamento.
Proposte di emendamento:
Articolo 3ย (Adempimenti vaccinali per lโ€™iscrizione ai servizi educativi per lโ€™infanzia, alle istituzioni delย sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole privateย non paritarie)
Comma 1
Per l’anno scolastico 2017/2018, i genitori esercenti la responsabilitร  genitoriale e i tutori devonoย presentare agli uffici scolastici preposti, entro il 10 dicembre 2017, idonea documentazioneย comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero,ย l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3,ย o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria localeย territorialmente competente, che eseguirร  le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedulaย vaccinale prevista in relazione all’etร , anche ai fini degli adempimenti previsti dallโ€™articolo 4. Laย documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puรฒ essere sostituita dallaย dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.ย Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,ย la presentazione della documentazione di cui al presente comma, deve avvenire entro il 10ย settembre 2017.โ€
Comma 2
Per lโ€™anno scolastico 2018-2019, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale diย istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazioneย professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione delย minore di etร  compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilitร ย genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delleย vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delleย stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formaleย richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirร  leย vaccinazioni obbligatorie, secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’etร , entro la fineย dell’anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essereย completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovanteย l’effettuazione delle vaccinazioni puรฒ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decretoย del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazioneย comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018. Laย mancata presentazione della documentazione di cui al presente comma, nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistemaย nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri diย formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda sanitariaย locale che qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia giร  attivata in ordine allaย violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e,ย ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
Comma 3
A decorrere dallโ€™anno scolastico 2019-2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistemaย nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per lโ€™infanzia, dei centri di formazioneย professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle ASLย territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, lโ€™elenco degli iscritti per lโ€™annoย scolastico successivo. Le ASL provvedono a restituire, entro il 30 giugno, tali elenchi completandoliย con lโ€™indicazione dei soggetti che risultano adempienti agli obblighi vaccinali ovvero conย lโ€™indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti verranno invitati dallโ€™ASL a regolarizzare laย propria situazione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilitร  genitoriale e i tutori dei soggetti inadempienti dovrannoย presentare, entro il 10 di settembre, attestazione riguardante la propria volontร  di aderire allโ€™invitoย dellโ€™ASL. La effettiva effettuazione delle vaccinazioni sarร  verificata con le procedure dellโ€™annoย scolastico successivo.
Comma 4
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,ย la presentazione della documentazione di cui al comma 1, 2,3 costituisce requisito di accesso.
Art. 5 Disposizioni transitorie.ย A seguito della riformulazione dellโ€™articolo 3 si propone lโ€™abrogazione.
Art. 7 Disposizioni finanziarie.ย Osservazioni
Lโ€™attuazione di quanto previsto dal decreto avrร  un impatto organizzativo significativo che,ย andandosi ad aggiungere al carico di lavoro previsto dal PNPV 2017-19, non vede nel decreto stessoย un indirizzo rispetto alle possibilitร  di incrementare il personale dedicato alla attivitร  di profilassiย vaccinale; si chiede una valutazione in tal senso.ย Oltre al carico sul sistema vaccinale determinato dalle vaccinazioni previste dal Piano Nazionaleย Prevenzione Vaccinale 2017-2019, sono da valutareย gli oneri collegati alla gestione amministrativa con genitori e scuole, oltre che con le problematicheย correlate alla gestione dei contenziosi determinate dalle procedure sanzionatorie.

Le proposte di emendamento hanno sollevato molte problematiche, soprattutto per quei bambini che hanno giร  contratto le malattie. Obbligo per operatori sanitari che sono a contatto con i bambini? Nessun obbligo per docenti e operatori scolastici, il gregge รจ solo quello dei bambini!

 

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