di Cinzia Marchegiani
Roma – La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria di quest’oggi, 6 luglio 2017, ha espresso parere favorevole ad eccezione delle Regioni Veneto e Valle d’Aosta, con la richiesta di osservazioni e proposte emendative, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Conversione di legge 7 giugno 2017, recanti disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.
Le Regioni hanno rappresentato inoltre considerazioni e proposte di carattere generale.
Il documento pubblicato spiega: “Già nel gennaio del 2017, le Regioni avevano richiesto un allineamento normativo per superare l’antistorica distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, anche al fine di porre sullo stesso piano tutte le vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale. La richiesta era dettata anche dalla necessità di un’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle campagne vaccinali, al fine di superare le attuali disuguaglianze di offerta vaccinale alla popolazione, con conseguenti adeguamenti dell’organizzazione dei servizi vaccinali. Successivamente è stato varato il decreto legge 73/2017, oggetto del presente parere”.
La grande maggioranza delle Regioni condivide il principio dell’obbligatorietà dei vaccini e l’impostazione del provvedimento, ma pone l’attenzione su alcuni aspetti procedurali e attuativi, al fine di consentirne la concreta implementazione ed efficacia.
In generale, le Regioni ritengono che occorra:
A. realizzare in tempi brevi l’Anagrafe Vaccinale Informatizzata Nazionale, quale strumento fondamentale per il governo e monitoraggio dei programmi vaccinali;
B. prevedere un maggiore e più attento utilizzo del sistema di Farmacovigilanza rispetto alle attività vaccinali;
C. uniformare entità e modalità di applicazione delle sanzioni, valutandone la riduzione;
D. prevedere l’obbligo di vaccinazione anche per gli operatori sanitari coinvolti nei processi assistenziali ai minori (vedi infra emendamento articolo 1);
E. prevedere strumenti contrattuali e giuridici che consentano di agire in modo efficace e concreto nei confronti dei sanitari che, opponendosi alle vaccinazioni, ostacolino le campagne vaccinali previste dalla normativa;
F. prevedere una nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute, concordata nei contenuti con le Regioni, che riporti specifici indirizzi volti a facilitare l’attuazione delle norme e a semplificare le procedure per gli aventi diritto e per le istituzioni coinvolte;
G. Verificare con il Garante della Privacy la percorribilità della trasmissione dei dati e delle informazioni previste dalle procedure attuative
PROPOSTE DI EMENDAMENTO E ALCUNI OSSERVAZIONI VOLTE A SEMPLIFICARE E RENDERE PIU’ EFFICACI LE PROCEDURE INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO
Ecco quali sono le proposte di emendamento che sono state votate in conferenza delle Regioni all’OdG n.2
Art. 1 Vaccinazioni obbligatorie
Comma 1
Rispetto alla vaccinazione contro l’emofilo b, si rappresenta che veniva somministrata fino ai 5 anni in quanto fascia di età epidemiologicamente più a rischio. La stessa scheda tecnica ne autorizza l’uso fino ai 5 anni. Pertanto si evidenziano perplessità nel recuperare i non vaccinati fino ai 16 anni. Una possibile proposta è di prevederla fino ai 5 anni.
Proposta di Emendamento
Pertanto si propone di inserire il comma 1 bis: “la vaccinazione f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; è obbligatoria e gratuita fino all’età di 5 anni.”
Comma 2
Osservazioni
1. Si segnalano le probabili criticità derivanti dalla indicazione di utilizzo della notifica di Malattia infettiva per l’esonero dalle vaccinazioni:
a. Per diverse delle malattie indicate nel decreto per le quali è posto l’obbligo vaccinale, la notifica è storicamente effettuata in caso di solo sospetto, avendo l’atto un significato primario di sorveglianza epidemiologica
b. È estremamente difficoltoso sia per il medico curante che per il servizio pubblico rintracciare notifiche di molti anni antecedenti.
Si suggerisce di valutare eventualmente di riservare la verifica della notifica, laddove possibile, come atto istruttorio di ufficio da parte dei Servizi Vaccinali, nelle attività istruttorie previste per le verifiche di inadempienza e atti successivi.
2. Se un bambino ha già avuto ad esempio il morbillo, questa vaccinazione per lui non è più obbligatoria. Visto che da decreto bisognerà comunque somministrare MPR si prevedono contenziosi.
3. Rispetto agli “esiti analisi sierologia”, va valutato il rischio di incremento dei costi a carico del SSR e del cittadino.
Comma 3
Rispetto all’articolo 1, comma 3, si rappresenta che affidare al solo medico curante la attestazione dell’esonero è molto rischioso.
Proposta di Emendamento
Si suggerisce la formulazione riportata nella legge Regionale dell’Emilia Romagna: “Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini dell’accesso.”
Commi 4 e 5
Osservazione. La comminazione delle sanzioni richiede uniformità nell’interpretazione dell’entità da comminare agli inadempienti per cui sarebbe opportuna la definizione dei criteri da parte del Ministero della Salute.
Proposta di Emendamento. All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma: “7 per le finalità di cui al presente decreto, il Governo introduce l’obbligo vaccinale per specifiche patologie a carico degli operatori sanitari”.
Art. 2 Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni. Sarebbe utile che la campagna di comunicazione a supporto dell’offerta vaccinale da parte del Ministero della Salute fosse condivisa con le Regioni rispetto a obiettivi, contenuti, strumenti e programmazione al fine di rendere evidente, in una logica di sistema, l’univocità dell’offerta ai cittadini su tutto il territorio nazionale.
Proposta di emendamento- Si propone, quindi, la seguente riformulazione: “Il Ministero della Salute, condividendo con le Regioni e le Province Autonome obiettivi, contenuti, strumenti e programmazione, promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni di cui al presente decreto, rendendo evidente, in una logica di sistema, l’univocità dell’offerta ai cittadini su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150.”
Art. 3 Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie. Sarebbe auspicabile ridurre al minimo la necessità di acquisire ed emettere dichiarazioni e certificazioni sullo stato vaccinale dei soggetti, semplificando le procedure per gli aventi diritto e per le istituzioni coinvolte. Tuttavia, considerando il diverso grado di informatizzazione delle anagrafi vaccinali regionali e l’assenza attuale dell’Anagrafe Nazionale, si propone una gradualità attuativa come da successiva proposta di emendamento.
Proposte di emendamento:
Articolo 3 (Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)
Comma 1
Per l’anno scolastico 2017/2018, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori devono presentare agli uffici scolastici preposti, entro il 10 dicembre 2017, idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 4. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al presente comma, deve avvenire entro il 10 settembre 2017.”
Comma 2
Per l’anno scolastico 2018-2019, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni indicate all’articolo 1, comma 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie, secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente comma, nei termini previsti, e’ segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, all’azienda sanitaria locale che qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.
Comma 3
A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico successivo. Le ASL provvedono a restituire, entro il 30 giugno, tali elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano adempienti agli obblighi vaccinali ovvero con l’indicazione dei soggetti che, risultando inadempienti verranno invitati dall’ASL a regolarizzare la propria situazione vaccinale. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei soggetti inadempienti dovranno presentare, entro il 10 di settembre, attestazione riguardante la propria volontà di aderire all’invito dell’ASL. La effettiva effettuazione delle vaccinazioni sarà verificata con le procedure dell’anno scolastico successivo.
Comma 4
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1, 2,3 costituisce requisito di accesso.
Art. 5 Disposizioni transitorie. A seguito della riformulazione dell’articolo 3 si propone l’abrogazione.
Art. 7 Disposizioni finanziarie. Osservazioni
L’attuazione di quanto previsto dal decreto avrà un impatto organizzativo significativo che, andandosi ad aggiungere al carico di lavoro previsto dal PNPV 2017-19, non vede nel decreto stesso un indirizzo rispetto alle possibilità di incrementare il personale dedicato alla attività di profilassi vaccinale; si chiede una valutazione in tal senso. Oltre al carico sul sistema vaccinale determinato dalle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, sono da valutare gli oneri collegati alla gestione amministrativa con genitori e scuole, oltre che con le problematiche correlate alla gestione dei contenziosi determinate dalle procedure sanzionatorie.
Le proposte di emendamento hanno sollevato molte problematiche, soprattutto per quei bambini che hanno già contratto le malattie. Obbligo per operatori sanitari che sono a contatto con i bambini? Nessun obbligo per docenti e operatori scolastici, il gregge è solo quello dei bambini!
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