Emergenza Sars-Covid-2. Senato approva il DDL 790 sull’ Istituzione Commissione Parlamentare di inchiesta

Emergenza Sars-Covid2. Il Senato approva il DDL 790

di Cinzia Marchegiani

Senato 8 novembre 2023 – Con 94 voti favorevoli e 64 contrari, l’Assemblea ha approvato il ddl n. 790 sull’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’emergenza da SARS-CoV-2, già approvato dalla Camera dei deputati, incardinata martedì 7 novembre con la relazione del senatore Berrino sul testo proposto dalla Commissione 10a, in merito al quale l’Assemblea ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Il provvedimento torna all’esame della Camera dei deputati.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.
Sotto lente di ingrandimento andrà tutta la gestione pandemica.

IL DISCORSO DEL SENATORE GIANNI BERRINO. TUTTI I  COMPITI ATTRIBUITI ALLA COMMISSIONE


Signor Presidente, prima di iniziare a svolgere la relazione, voglio ringraziare i membri della 10ª Commissione e il presidente Zaffini (Francesco) per come sono stati condotti i lavori, che sono stati impegnativi e lunghi, con una lunga discussione su un numero molto cospicuo di emendamenti e di ordini del giorno. È stato un lavoro positivo e proficuo.

Il disegno di legge il titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è diretto a istituire e disciplinare una Commissione parlamentare d’inchiesta di carattere bicamerale sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalle diffusione del virus SARS-CoV-2. Il provvedimento costa di sette articoli ed è stato oggetto di un ampio ed approfondito esame in Commissione. Il disegno di legge, inizialmente assegnato alla 10ª Commissione in sede redigente, a seguito della richiesta di rimessione all’Assemblea, formulato ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, ha proseguito il proprio iter in sedere referente. Complessivamente, sono state svolte nove sedute.

L’articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera, prevede l’istituzione, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l’efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile futura nuova pandemia di analoga portata e gravità.

Con un emendamento approvato in Commissione è stato previsto che, oltre alla prontezza ed all’efficacia, si debba valutare anche la resilienza di tali misure. Entro la fine della corrente legislatura la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell’articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che facciano parte di quest’ultima quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I componenti sono nominati tenendo conto anche dei compiti assegnati alla Commissione e sono chiamati, entro dieci giorni dalla nomina, a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’inchiesta. In base al comma 2, la convocazione per la costruzione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato. Nel corso dell’esame in Commissione è stata approvato un emendamento che ha ampliato da dieci a quindici giorni il termine previsto per la predetta convocazione.

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da due segretari ed è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Per l’elezione dei due Vice Presidenti, come per quella dei due segretari, ciascun Commissario ha a disposizione un solo voto e risultano eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

L’articolo 3, che definisce in modo puntuale i compiti della Commissione di inchiesta, è stato modificato da diversi emendamenti approvati nel corso dell’esame in Commissione. In particolare, è stata eliminata la previsione contenuta alla lettera v), che contemplava, tra i compiti elencati dalla norma, la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell’utilizzo dello strumento della decretazione d’urgenza.

A seguito delle predette modifiche in sede emendativa, i compiti attribuiti alla Commissione d’inchiesta riguardano:

. la valutazione dell’efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e dell’impatto del SARS-CoV-2, e l’esame dei documenti, dei verbali, degli scenari di previsione e dei piani da esso eventualmente elaborati o sottoposti alla sua attenzionelettere a) e b);

. l’accertamento delle vicende relative al piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia da influenza (cosiddetto piano pandemico),

. del mancato aggiornamento del piano redatto nel 2006,

. della mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza il 3 gennaio 2020,

. e delle ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo e al suo mancato aggiornamento;

. nonché l’accertamento dell’eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al virus SARS-CoV-2 (lettere cdef);

. la verifica dei compiti e la valutazione dell’efficacia e dei risultati delle attività della task force, istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020, incaricata di coordinare le iniziative in tema di Covid-19 e del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (lettera g);

. la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee e internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, compreso il Regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007, e delle conseguenze dell’eventuale mancata osservanza di essi (lettera h);

. l’esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano, gli organismi dell’Unione europea – quest’ultimo è un riferimento introdotto da un emendamento approvato in Commissione – e l’Organizzazione mondiale della sanità ai fini della gestione dell’emergenza epidemiologica a partire dal periodo pre-pandemico (lettera i);

. l’indagine sulle vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell’Italia al Covid-19 dopo la sua pubblicazione nel sito Internet dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS (lettera l);

. la valutazione della tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell’emergenza pandemica (lettera m);

.la valutazione della tempestività e dell’adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell’emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e distribuiti alle Regioni nel corso dell’emergenza (lettere n ed o);

. la verifica sull’esistenza di eventuali carenze o ritardi nell’approvvigionamento dei beni appena citati e l’individuazione delle relative cause e responsabilità (lettera p);

. l’indagine su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per la protezione dai contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e nel corso della pandemia (lettera q);

. l’indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarità o illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento e alla cura del Covid-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 (lettera r);

. l’accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del commissario straordinario, tra i quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro e la corrispondenza di essi ai requisiti prescritti, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da Covid-19 e degli hub vaccinali tra cui centri temporanei di vaccinazioni denominati “Primule”, la realizzazione dell’applicazione “Immuni“, la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l’acquisto di banchi a rotelle da parte delle istituzioni scolastiche per assicurare il distanziamento tra gli alunni (lettera s);

. la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia verificando il fondamento scientifico delle stesse anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta e i risultati ottenuti da altri Stati europei (lettera t).

Tale previsione è stata oggetto di modifica in sede emendativa, eliminando il riferimento a eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali.

Inoltre cito ancora:

. la verifica del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell’applicazione delle misure di contenimento adottate (lettera u);

. la valutazione dell’adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate dal Governo per la prevenzione e gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera v);

. la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall’Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera z);

. la verifica dell’efficacia, adeguatezza e congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione durante la pandemia e nel periodo immediatamente precedente e successivo (lettera aa);

. la verifica dell’eventuale conflitto di interessi tra i componenti degli organi tecnici governativi, delle associazioni di categoria e delle case farmaceutiche (lettera bb);

. la verifica dell’efficienza e della corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure dei soggetti più fragili (lettera cc);

. l’indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all’Italia, nonché all’efficacia del piano vaccinale predisposto, come precisato a seguito di un emendamento approvato in Commissione, anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili (lettera dd);

. la verifica degli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione europea e dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) precedenti all’autorizzazione dell’uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera ee);

. la stima e la valutazione dell’incidenza, anche eventualmente attraverso la collaborazione con soggetti esterni, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell’inchiesta possano aver avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per Covid-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi postvacciniche denunciate (lettera ff).

L’articolo 4 disciplina poteri e limiti della Commissione.  In primo luogo, essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria; non può, peraltro, adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di altre forme di comunicazione, nonché della libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per l’audizione a testimonianza davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale. Limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, alla Commissione non possono essere opposti il segreto d’ufficio, né il segreto professionale o quello bancario; è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della legge n. 124 del 2007.

L’articolo 5 disciplina l’acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione d’inchiesta; nel testo trasmesso dalla Camera si prevede la possibilità per quest’ultima, nelle materie attinenti alle finalità del provvedimento, di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti relativi a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, nonché di atti e documenti custoditi da organi e uffici delle pubbliche amministrazioni. Nel corso dell’esame in Commissione è stato approvato un emendamento che ha limitato la possibilità di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ai soli atti non coperti da segreto di indagine. La disposizione prevede inoltre il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Fermo restando tale vincolo, spetta alla Commissione stabilire quali atti o documenti sono coperti dal segreto e comunque non devono essere divulgati anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all’oggetto in esame siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari d’inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

L’articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, siano tenuti all’obbligo del segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti d’inchiesta segretati. La violazione di tali obblighi e la diffusione di tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

L’articolo 7 demanda la disciplina delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno da approvare prima dell’avvio dell’attività di inchiesta. La Commissione può organizzare i propri lavori anche mediante uno o più comitati; si riunisce normalmente in seduta pubblica, ma ha facoltà di riunirsi in seduta segreta qualora lo si ritenga opportuno; può avvalersi dell’opera di agenti ufficiali della polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessario di soggetti interni o esterni alle amministrazioni dello Stato. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, fruisce del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dei Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. Per il suo funzionamento è stabilito un limite di spesa pari a 100.000 euro per l’anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera. I Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento di spesa non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta del Presidente della Commissione, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta. La Commissione, infine, è chiamata a curare l’informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.”


VOTAZIONE PREGIUDIZIALE. Seduta n. 121 del 7 novembre 2023 – Votazione elettronica questione pregiudiziale
A FAVORE:
CONTRARI ALLA PREGIUDIZIALE:

In congedo o in missione:

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