Fiumicino. Il Comune pubblica l’avviso riguardo l’obbligatorietà dei vaccini e include pure l’anti-meningococco B e C

 

di Cinzia Marchegiani

La Legge Vaccini comincia a dare i primi segnali di problematiche attuative, molte legate proprio all’incompetenza delle stesse istituzioni che inviano circolari o avvisi errati con cui dovrebbero spiegare nella forma corretta quali vaccini devono essere fatti per l’iscrizione sia ai nidi e materna che per la scuola dell’obbligo e anche come presentare la documentazione o l’autocertificazione in merito.

Un caos questa legge che mette a repentaglio anche la credibilità delle stesse istituzioni che mostrano alcune volte come non siano attente ed informate creando ancora più disorientamento e sconcerto nei genitori.

E’ il caso accaduto nella Regione Lazio (poi verificheremo Comune per Comune) e precisamente del Comune di Fiumicino.

L’assessore Calicchio e il Dirigente Roberto Rizzi hanno firmato un avviso pubblicato sul sito ufficiale quest’oggi 17 agosto 2017 con numero di protocollo 88839 con cui viene spiegato ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni come e che tipo di documentazione deve essere prodotta in merito alle vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione al nido e alla materna e i termini di tempo da rispettare. In questo avviso nella lista dei vaccini obbligatori è stata inclusa anche la vaccinazione anti meningococcica B per i nati dal 2017 e quella B per quelli nati dal 2012… Insomma vengono inventati vaccini obbligatori?

 

Un mistero. Sia chiaro, non vi è alcun obbligo per i vaccini Meningococco B e C anche per i bambini da zero a sei anni. Sono solo 10 e dipendono anche dalla coorte di nascita. I genitori però in base all’avviso saranno costretti a produrre anche la documentazione dell’avvenuta profilassi dei vaccini meningococco B e C?

Un errore, eppure nella Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” al punto 6.2 spiega benissimo cosa comporta la “Mancata presentazione della documentazione” sia per i nidi e materne che per le scuole dell’obbligo e al punto 6.1 quali sono i vaccini obbligatori e come la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami:

6.2 La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero,
limitatamente a quella idonea a comprovare le vaccinazioni effettuate, nel caso in cui sia stata
precedentemente presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno, è segnalata,
entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie, alla ASL territorialmente competente
che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la
procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (cfr. paragrafo 4. “Mancata osservanza
dell’obbligo vaccinale”).

Si ribadisce che, in ogni caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c)
del paragrafo 6.1 costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Diversamente, per gli altri gradi di istruzione,
e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della predetta documentazione non
costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado,
scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami.

e nel punto 6.1 viene spiegato “Presentazione della documentazione“:

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari:

a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni
vidimato dal competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione
datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le
vaccinazioni obbligatorie previste per l’età.
ovvero
b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (cfr. paragrafo 3.
“Immunizzazione a seguito di malattia naturale e esonero. Omissione e differimento”).
L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, nelle evenienze descritte al paragrafo
3, potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi (facsimile per la presentazione
della documentazione in Allegato 1):
o presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico
curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Tale notifica è
disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASL presso la quale è stata
effettuata;
o presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale
rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN,
anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di
anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test, non è prevista la gratuità e il
costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.
L’omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni
fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle
controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf.
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non
essendo certificazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico
dei richiedenti.
ovvero
c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente,
secondo le modalità consentite dalla stessa ASL per la prenotazione (facsimile per la
presentazione della documentazione in Allegato 1).

Pertanto:
i nati negli anni dal 2001 al 2011 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali
per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’antimorbillo,
l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-Haemophilus influenzae di tipo B;

i nati dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’antiepatite
B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus
influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite;

i nati dal 2017 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B,
l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae
tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella.

La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione.

Un errore certamente l’avviso pubblicato dal Comune di Fiumicino, ma occorre anche spiegare la differenza sostanziale che esiste tra i requisiti che devono essere rispettati per i nidi e la materna e la scuola dell’obbligo, poiché anche in tv spesso passano notizie distorte…

Nessuno perderà l’anno scolastico. Va ricordato che non è vero che chi non è in regola con le vaccinazioni non può andare alla scuola dell’obbligo, ciò genera confusione e caos non necessario in questo momento. La circolare dovrebbe essere studiata proprio dalle stesse istituzioni perché molti genitori non hanno tempo di informarsi sui siti ministeriali e si documentano tramite la tv oltre che dalle circolari o avvisi prodotti dai territori di competenza. 

 

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