di Cinzia Marchegiani
A rileggere alcuni passaggi delĀ Decreto Legge 73 del 7 Giugno 2017Ā recante āDisposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinaleā (poi successivamente convertito in legge) presentato sul sito del Ministero della salute lo scorso 19 maggio 2017 con il Comunicato n.52, era evidente come la scuola fosse stata investita con un ruolo principale per la gestione e controllo riguardo la situazione vaccinale dei suoi iscritti, una sorta di guardiano integerrimo che doveva vigilare sullo stato di salute dei bambini e nel caso non fossero state ottemperate le prescrizioni sugli obblighi vaccinali doveva avviare segnalazioni alle Asl di competenza e agli stessi Tribunali dei Minorenni, come si puĆ² leggere dallo stesso documento ai punti:
4) Anche nella scuola dellāobbligo, il dirigente scolastico ĆØ tenuto a segnalare alla ASL competente la presenza a scuola di minori non vaccinati. La mancata segnalazione puĆ² integrare il reato di omissione di atti dāufficio punito dallāart. 328 c.p.
5) Il genitore o lāesercente la potestĆ genitoriale sul minore che violi lāobbligo di vaccinazione ĆØ segnalato dalla ASL al Tribunale dei Minorenni per la sospensione della potestĆ genitoriale.
6) Non possono essere iscritti agli asili nido ed alle scuole dellāinfanzia, pubbliche e private, i minori che non abbiano fatto le vaccinazioni obbligatorie. In tal caso, il dirigente scolastico segnala, entro 5 giorni, alla Azienda sanitaria competente il nominativo del bambino affinchĆ© si adempia allāobbligo vaccinale.
Ma la legge 119 del 31 luglio 2017, frutto poi della conversione con modificazioni del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, seppur profondamente diversa dal testo inizialeĀ ha sollevato non poche problematiche. Oltre al grave problema dell’esclusione dei bambini per la scuola d’infanzia da 0 a 6 anni (per gli studenti l’obbligo alle vaccinazioni si estingue con una multa) sono state poste molte domande riguardo ai principi di correttezza e legalitĆ cui la scuola deve tener conto riguardo il trattamento dei dati sensibili dei bambini, nonchĆ© quindi del loro stato di salute.
In merito al trattamento ai flussi informativi sullo stato di salute degli studenti e bambini tra le Asl e le scuole interviene IlĀ Garante per la protezione dei dati personali:
“Vaccini: Garante privacy, comunicazione diretta a famiglie scelta ragionevole”Ā
“La strada che sembra essere stata scelta in Liguria, cosƬ come in Toscana e in altre regioni, di una comunicazione diretta alle famiglie, appare ragionevole e puĆ² sicuramente aiutare i nuclei familiari e le scuole, semplificando l’applicazione della legge sui vaccini obbligatori, senza creare problemi nella trasmissione dei dati sulla salute degli studenti“.Ā Lo chiarisce il Garante della privacy, contattato da AdnKronos Salute sugli aspetti pratici della nuova legge.
La normativa appena approvata prevede che siano i genitori, o chi ha la patria potestĆ , a comunicare alle scuole che i bambini da iscrivere sono in regola con gli obblighi vaccinali. E’ stato poi espressamente indicato dal legislatore che solo dal 2019 si possano introdurre semplificazioni con eventuali flussi informativi diretti tra Asl e scuole.Ā Su questo aspettoĀ – spiega l’Ufficio del Garante –Ā le amministrazioni e il Garante stesso non possono far altro che adeguarsi.
Ma Il Garante propone delle alternative: “Sono perĆ² possibili soluzioni alternative: le Asl potrebbero ad esempio inviare direttamente alle famiglie i certificati che poi i genitori porteranno a scuola, senza aspettare che siano i genitori stessi a richiederli“.
Il Garante poi spiega: “Nella lettera inviata dalle Asl, sulla base di accordi presi con gli uffici scolastici o sulla base di direttive nazionali, le stesse AslĀ – chiarisce ancora il Garante –Ā potranno ricordare l’obbligo di presentazione del certificato a scuola e dare istruzioni sulle modalitĆ con le quali ciĆ² debba avvenire. In questo modo si semplificherebbero le procedure per famiglie, scuole e amministrazione sanitaria, senza perĆ² violare la normativa sui vaccini e quella sulla privacy“.
Comunicato n.52 Ministero della salute QUI
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