Dl vaccini. L’On. Fabbri respinge pregiudiziali: “Il TSO non incide negativamente sullo stato di salute. Previste indennità per i danneggiati”

di Cinzia Marchegiani

Roma – Ieri alla Camera dei Deputati il M5S e la Lega Nord e Autonomia hanno presentato la questione pregiudiziale sul sul decreto in materia di prevenzione vaccinale.

Dalila Nesci (M5S) presenta la pregiudiziale sul provvedimento n1: “Calpesta Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale in tema di decretazione d’urgenza”

Marco Rondini (LNA) illustra la sua questione pregiudiziale n.2: “Decreto dannoso. Bambini, diritti violati per appagare esigenze mediatiche della Lorenzin”

Ricordiamo che la Camera con 285 voti contrari e 87 favorevoli respinge le questioni pregiudiziali costituzionale sul decreto in materia di prevenzione vaccinale presentata dall’On. Marco Rondini della Lega Nord e Autonomie e Dalila Nesci del Movimento Cinque Stelle.

 

 

 

INTERVENTI SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI COSTITUZIONALI

Intervengono sulle questioni pregiudiziali presentate i deputati Rosanna Scopelliti (AP-CpE-NCD), Marilena Fabbri (PD), Ivan Catalano (Misto-CI), Eleonora Bechis (Misto-AL-TIpI), Giovanni Paglia (SI-SEL-POS) e Paola Binetti (Misto-UDC-IDEA).

INTERVENTO DEPUTATA MARILENA FABBRI E VOTO CONTRARIO ALLE PREGIUDIZIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO

L’onorevole Fabbri spiega che le ragioni di necessità ed urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione per il ricorso alla decretazione d’urgenza risiedono nella necessità di garantire l’adeguatezza della copertura vaccinale a seguito della diminuzione delle stesse – sia obbligatorie che alcune di quelle raccomandate – che si è registrata a partire dal 2013: “Secondo i dati pubblicati dal Ministero della salute nel Piano nazionale vaccini 2017-2019, dal 2013 si sta registrando un progressivo calo, con il rischio di focolai epidemici di grosse dimensioni per malattie fino ad ora sotto controllo, e addirittura di ricomparsa di malattie non più circolanti nel nostro Paese. In particolare, nel 2015 la copertura media per le vaccinazioni contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, pertosse e Haemophilus influenzae tipo b è stata del 93,4% (in progressivo calo rispetto al 2012. 94,7%, 95,7%, 96,1% rispettivamente nel 2014, 2013 e 2012). Particolarmente preoccupanti sono i dati di copertura vaccinale per morbillo e rosolia che hanno perso addirittura 5 punti percentuali dal 2013 al 2015, passando all’85,3%, incrinando anche la credibilità internazionale del nostro Paese, impegnato dal 2003 in un Piano globale di eliminazione del morbillo dell’Ufficio regionale europeo dell’OMS“.

Marilena Fabbri elencherà i motivi per il quale il gruppo del PD voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate avverso il provvedimento in esame. 

Il trattamento sanitario obbligatorio e la correspensione di un’equa indennità in favore del danneggiato,  ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica trova fondamento negli articoli della costituzione italiana

L’On. Marilena Fabbri nel suo lungo intervento, dove alla fine esprime voto contrario alla pregiudiziale di costituzionalità da parte di tutta la maggioranza dem,  affronta nel merito il superamento delle vaccinazioni obbligatorie, tema che ha di fatto preoccupato molti genitori e che la stessa deputata spiegherà essere coerente con l’art.32 della Costituzione e affronta il problema della previsione del trattamento sanitario obbligatorio: 

“D’altro canto la legge che regola le vaccinazioni obbligatorie – ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale (258/1994) – è coerente con l’articolo 32 della Costituzione se: vi sia ‘la previsione che [il trattamento sanitario obbligatorio] non incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili’; se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una ‘equa indennità’ in favore del danneggiato.

Sulla scorta di tale giurisprudenza appena citata sono stati inseriti nel decreto in esame: l’articolo 5-bis, ai sensi del quale l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è un litisconsorte necessario nei procedimenti giudiziari (civili e amministrativi) relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione (di cui alla legge 25 febbraio del 1992, n. 210); l’articolo 5-ter, che definisce le procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; l’articolo 5-quater che estende l’applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni indicate nell’articolo 1, siano essi obbligatori o raccomandati”.

“Per quanto infine concerne la presunta violazione dell’articolo 34 della Costituzione, – la deputata Fabbri spiegavorrei sottolineare che il testo del decreto in caso di violazione dell’obbligo di vaccinazione senza che sussista una causa di esclusione, prevede solo la contestazione di una sanzione amministrativa a seguito dell’esito negativo delle azioni di persuasione. Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale non preclude l’iscrizione dei giovani nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione e formazione professionale nonché dei centri di formazione regionale o l’accesso agli esami, a differenza di quanto già previsto, proprio in materia di vaccini obbligatori, nel nostro ordinamento dal 1967 fino al 1999″.

L’On. Fabbri nel suo intervento spiega anche la controversia sull’esclusione dei bambini in fascia di età tra 0 e sei anni al nido e materna: “Il divieto di iscrizione dei bambini 0-6 non vaccinati nei servizi educativi nido e scuola dell’infanzia costituisce da un lato un elemento di persuasione nei confronti dei genitori, ma soprattutto uno strumento di tutela dei minori non vaccinati stessi che si troverebbero particolarmente vulnerabili e indifesi in un contesto di comunità in cui il contatto con germi e batteri è molto alto, come sa bene chi è genitore”.

Conclude Marilena Fabbri facendo cenno anche sui flussi migratori esprimendo voto contrario alla pregiudiziale costituzionale: Oggi in un’epoca che registra livelli di mobilità umana mai prima verificatisi, non solo per i flussi migratori ma per gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, sociali e culturali (penso per esempio ai nostri giovani e ai programmi Erasmus), è su scala non solo nazionale ma sopranazionale che vanno predisposte politiche sanitarie uniformi e coordinate come ci si sta sforzando di fare attraverso l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le direttive europee. Per tutti questi motivi il gruppo del PD voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate avverso il provvedimento in esame”.

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