E l’Unione Nazionale Revisori Legali va…

di Umberto Calamita

Roma 03/05/2020 – Il Consiglio Nazionale capitanato dal Dr. Prof. Stefano Mandolesi ha mantenuto la promessa a tutti i tirocinanti dei Revisori Legali (economisti, giuristi, politologi, attuari …) che richiedevano un corso di preparazione ed orientamento all’esercizio della professione intellettuale regolamentata del Revisore Legale.

L’Unione Nazionale Revisori Legali ha promosso questo corso riservato agli iscritti perché crede nel futuro della professione del Revisore Legale e vuole sostenere chi si prepara per affrontare l’esame di abilitazione.

L’Unione Nazionale Revisori Legali considera la professione del Revisore Legale motivo di crescita umana, sociale ed economica a vocazione pubblicistica ergo a tutela dell’interesse generale che può peraltro aggiungersi a chi possiede già altra professione !

            L’abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale è un percorso lungo, complesso, regolamentato e trasversale che al termine consente di fregiarsi del titolo di Revisore Legale e della qualifica, nell’esercizio dell’attività principe, di Pubblico Ufficiale finalizzata a tutelare  la pubblica fede e l’ordine pubblico economico e per questo in grado di  garantire ed offrire una competenza ed una professionalità tale da essere considerata tra le più elevate qualificazioni professionali.

L’abilitazione all’esercizio si ottiene soltanto attraverso:

  • il preliminare conseguimento di una laurea tra quelle richieste dall’art. 2 2. lett. b) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
  • il sostenimento di un tirocinio formativo di 36 mesi ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
  • il possesso iniziale del requisito della onorabilità come richiesto dall’art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
  • il sostenimento di un esame di idoneità professionale di cui all’art. 4 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

Il mantenimento dell’esercizio si ottiene soltanto attraverso:

  • il conseguimento di almeno 20 CFU annui in materie caratterizzanti e non caratterizzanti settore privato e 10 CFU annui in materie settore pubblico per la formazione permanente continua di cui all’art. 5 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. per un totale di 90 CFU nel triennio;
  • il rispetto di un codice etico, di deontologia e segreto professionale ex determina MEF ispettorato generale di finanza prot.245504 del 20/11/18 nonché ex art.9-bis D.Lgs.39/2010;
  • il possesso permanente del requisito della onorabilità come richiesto dall’art. 2 c.2 lett. a) D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;
  • l’assoggettamento al metodico controllo di qualità da parte del regulator pubblico MEF, di cui al D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. nonché al principio di Revisione ISCQ 1;
  • l’assoggettamento al regolamentare controllo da parte di diversi regulator pubblici tra i quali non ultimi: il MEF, Giustizia, Consob, Banca d’Italia, Interni, si cfr. D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

il possesso permanente del requisito della indipendenza soggettiva ed oggettiva dall’attività di revisione legale ex art.10 D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

Per tali succinte ragioni è una libera professione intellettuale regolamentata e come tale  è inserita nell’elenco delle professioni regolamentate e ben distinta dagli altri ordini (si cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm) ancorché non ancora organizzata in forma ordinistica per ovvie ragioni di tutela dell’indipendenza e terzietà caratteristica unica di tali professionisti.

Specializzazione o professione ?

 Il Presidente Stefano Mandolesi prosegue: occorre fugare ogni dubbio, in quanto si continua a leggere articoli che fanno riferimento e continuano a descrivere la professione intellettuale del Revisore Legale  una specializzazione.

Con l’avvento del D. Lgs. 39/2010 e del Reg. UE 537/2014 è stato sancito  il requisito permanente dell’indipendenza soggettiva ed oggettiva dalla revisione contabile e per gli effetti:

– la costituzione di società di revisione contabile non può più sottostare al requisito dell’oggetto statutario esclusivo per non violare la norma primaria ex art. 10 D. Lgs. 39/10 e s.m.i.;

-le società di revisione contabile ed i revisori legali sono soggetti ex Reg. UE 537/2014 e devono effettuare la dichiarazione di trasparenza con la quale dichiarano che i proventi derivanti dall’attività di revisione contabile sono inferiori al 50 % del totale del loro fatturato per consentire il controllo della indipendenza oggettiva dalla revisione contabile.

  • Ergo, gli studi dei Revisori Legali e le società di revisione contabile non possono esercitare attività “monoservice” o ad oggetto esclusivo, tanto è vero che lo stesso ordinamento interno ed Europeo consente ai Revisori Legali diverse attività tra le quali ricordiamo, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, rispettivamente le seguenti “non audit services”:

Possono svolgere quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 la rappresentanza ed assistenza dei contribuenti presso organi PA con potere di autentica della firma procura  ai sensi dell’art.63 DPR 600/73 che testualmente recita:

“ …  Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell’art. 4, comma 1, lettere e , f (revisori legali) ed i , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione … “;

  • Possono svolgere quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 i Giudici Tributari ai sensi dell’art.4 c.1 lett. f) D.Lgs. 545/1992 che testualmente recita:

“ … f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita’…”;

  • Possono svolgere quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 i Fiduciari ai sensi dell’art.4 c.2 e 3 L. 1966/1939 che testualmente recitano:

“ …  Salvo gli altri requisiti richiesti dalla legge, tutti i componenti il Collegio sindacale delle società suddette, devono essere scelti tra gli iscritti agli Albi professionali e almeno due sindaci negli Albi degli esercenti in materia di economia e commercio od in quello dei ragionieri od in quello dei revisori dei conti.

Se gli amministratori sono più di uno, uno almeno dovrà essere parimenti scelto fra gli iscritti in detti Albi. Se il Consiglio di amministrazione é composto di almeno cinque membri, gli amministratori scelti in detti Albi devono essere almeno due …”;

  • Possono svolgere quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 i CTU e CTP ai sensi dell’art.15 preleggi che testualmente recitano:

“ … Art. 15. (Iscrizione nell’albo) Consulenti Tecnici del Giudice

  • Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell’articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo …  ”;
  • Possono svolgere quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza ex art. 358 D. Lgs.14/2019 comma 1 lett. c): “ … coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale …”.

 

Mentre per quanto riguarda l’ordinamento giuridico Europeo, esso stesso consente ai Revisori Legali diverse attività  quando non svolgono le attività di audit service di cui al D. Lgs. 39/2010 tra le quali ricordiamo le seguenti attività “non audit services” sancite dall’art.5 c.1 Regolamento U.E. n.537/2014 direttamente applicabile nel nostro ordinamento giuridico:

  1. servizi fiscali riguardanti: a.la preparazione di moduli fiscali;
    1. la preparazione di moduli fiscali;  le imposte sui salari;
    2. le imposte sui salari;
    3. i dazi doganali;
    4. l’individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge; l’assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
    5.  l’assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l’assistenza da parte del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
    6. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
    7. la fornitura di consulenza fiscale;
  2. servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell’ente … (non sottoposto a revisione);
  3. contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
  4. servizi di gestione della contabilità del personale;
  5. progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell’informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l’informativa finanziaria;
  6. servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;
  7. servizi legali concernenti: a. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; b. la negoziazione per conto dell’ente sottoposto a revisione; c. l’azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
  8. servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto a revisione;
  9. servizi legati al finanziamento, a. alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell’ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall’ente sottoposto a revisione;
  10. promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell’ente sottoposto a revisione;
  11. servizi che interessano le risorse umane, concernenti
    1. i dirigenti in grado di esercitare un’influenza significativa sull’elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:
      1. la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
      2. la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni,
    2. la strutturazione della progettazione dell’organizzazione; e
    3. il controllo dei costi

A conferma ed aiuto ci sovviene anche l’art. 4 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i. che elenca non una materia specialistica ma ben 19 materie di esame, che spaziano dall’economia al diritto, dalla matematica alla statistica.

Ora dovrebbe essere di evidenza palmare come non si tratti di specializzazione ma di vera e propria professione intellettuale, come d’altronde qualifica la stessa UE (si cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm)

 

L’unica cosa che si può forse dire è che sono – i Revisori Legali – un corpo professionale intellettuale specializzato nella gestione del rischio a vocazione pubblicistica, al fine di tutelare la pubblica fede e l’ordinamento pubblico economico, ma pur sempre attraverso l’esercizio di diverse attività “audit service” e “non audit service”.

Albo o Registro ?

Anche qui il Presidente tiene a precisare per fugare ogni dubbio, in quanto si  continuano a leggere articoli che fanno riferimento e continuano a descrivere un semplice registro quello relativo agli iscritti per l’esercizio della professione intellettuale del Revisore Legale.

Orbene ci giunge in aiuto diversa giurisprudenza di legittimità e di merito tra le quali non ultime, le seguenti:

  • sentenza Consiglio di Stato pubblicata il 28/12/2017 06132/2017 reg. prov.

coll. n. 09893/2016 reg. ric.;

  • parere Consiglio di Stato numero 01589/2012 e data 28/03/2012
  • sentenza della Consulta 328/2009
  • sentenza 35/2004 della Suprema Corte Costituzionale
  • sentenza n. 437/2002 della Suprema Corte Costituzionale

 

Tutto ciò a conferma che il registro dei Revisori Legali è analogo ad un Albo professionale e gli iscritti nell’omonimo registro sono dei veri e propri liberi professionisti che esercitano la professione del Revisore Legale, come meglio su delineata, attualmente organizzati in forma associativa poiché non ancora organizzati in forma ordinistica.

 

 

In tale contesto giuridico l’Unione Nazionale Revisori Legali si conferma essere l’organizzazione maggiormente rappresentativa degli oltre 152.000 tra Revisori Legali e tirocinanti.

Rappresentando con la propria esperienza, indipendenza e competenza, espressione volitiva della maggiore e variegata categoria intellettuale professionale dei Revisori Legali che quotidianamente si confronta con realtà istituzionali ed economiche complesse e articolate per fornire un’adeguata garanzia idonea al raggiungimento delle finalità normative anche per tali soggetti giuridici, infatti ha conseguito i seguenti accreditamenti e riconoscimenti:

  • presso il Parlamento Europeo quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso il Parlamento Italiano – Camera dei Deputati quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso il Mi.S.E. Ministero Sviluppo Economico quale rappresentante degli interessi della categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso il M.E.F. Dipartimento della R.G.S. Ispettorato Generale di Finanza Uff. V quale ente accreditato 2017-2018-2019 per la Formazione Permanente Continua per la categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso il M.E.F. Dipartimento delle Finanze Direzione Giustizia Tributaria quale ente accreditato presso il Forum Processo Tributario Telematico per la categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso il M.I.U.R. quale ente accreditato all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con codice 62555CXE per la categoria professionale dei Revisori Legali;
  • presso Prefettura Ufficio Territoriale Provincia Governo di Benevento quale ente consultivo accreditato per le materie attinenti la revisione degli EE. LL. territoriali;
  • presso il Comune di Palombara Sabina (RM) come ente accreditato, di promanazione interna, quale Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento sez. B Registro tenuto dal Ministero di Giustizia delegazione circoscrizionale Tribunale di Tivoli (RM);
  • presso il Consiglio Nazionale Notariato con la nomina di un componente nel Consiglio Unione Nazionale Revisori Legali;
  • presso l’ODCEC di Roma quale ente accreditato per la formazione in materia di Revisione Legale 14/12/2018;
  • presso l’ODCEC di Vibo Valentia quale ente accreditato per la formazione in materia di Revisione Legale 29-30/11/2019:
  • presso Confassociazioni quale organizzazione maggiormente rappresentativa della professione regolamentata dei Revisori Legali;
  • presso Microsoft Ltd. quale ente accreditato di formazione dei Revisori Legali;
  • presso CISAL-FILP quale organizzazione maggiormente rappresentativa della professione regolamentata dei Revisori Legali ex CCNL;
  • primo ente di formazione e tutela istituzionale della categoria professionale dei Revisori Legali ad istituire un corso permanente per la preparazione ed orientamento all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione intellettuale del Revisore Legale.Prospettive professionaliIl presidente tiene infine a ricordare che le competenze “non audit services” dei Revisori Legali descritte  nell’art. 5 c.1 del Reg. U.E. 537/2014 supportano l’indipendenza oggettiva/economica dalla revisione legale tra i quali non ultima la rappresentanza tributaria .Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 29_06_2018/958/UE (pubblicata  Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 173/25 del 9 luglio 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni) entro il 30 luglio 2020.Codesta introduce l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le loro disposizioni sulle professioni regolamentate “siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo”.Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, questa Direttiva “stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori. Essa non pregiudica la competenza, in assenza di armonizzazione, e il margine di discrezionalità degli Stati membri nel decidere se e come regolamentare una professione entro i limiti dei principi di non discriminazione e proporzionalità”. La Direttiva “si applica alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che limitano l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, o a una delle sue modalità di esercizio, compreso l’uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE”.

    Tuttavia qualora “i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione (n.d.r. leggasi Revisori Legali) siano stabiliti in altri atti dell’Unione (n.d.r. si cfr Regolamento E.U. 537/2014 per la revisione legale con particolare riferimento all’art. 5 c.1 competenze dei revisori legali), che non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento, le corrispondenti disposizioni della presente Direttiva non si applicano”.

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