di Cinzia Marchegiani
Il Ricorso della Regione Veneto presentato contro il decreto legge vaccini n. 73 del 2017, convertito nella legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età, quest’oggi è stato respinto dalla Corte Costituzionale.
Sulle sentenza emessa dalla Corte Costituzionale interviene a caldo l’Assessore alla Sanità Luca Coletto.
“Così come abbiamo preteso rispetto e applicazione per le molte sentenze che ci hanno dato ragione, rispetteremo e applicheremo questa, senza se e senza ma. Resta però l’amarezza per lo stop che arriva a un modello vaccinale che ha avuto un decennio di successi e ne stava registrando ancora, con aumenti di copertura vaccinale significativi seguiti a un calo poderoso registrato in tutta Italia, grazie anche al terrorismo delle fake news, che noi combattevamo con l’informazione e la condivisione dei processi vaccinali con i genitori. Fossi nel Governo, e in certi Parlamentari che vaneggiano su un presunto spreco di fondi, aspetterei a festeggiare. Temo che l’obbligo alla lunga possa rivelarsi un boomerang”.
L’ASSESSORE SOTTOLINEA: “MASSIMO RISPETTO CONSULTA, MA IN ITALIA NON SI ERA CAPITO CHE I PRIMI VAX ERAVAMO NOI DEL VENETO”
“Spiace – aggiunge Coletto – che per difendere una legge che continuiamo a definire sbagliata, una intera amministrazione sia stata omologata ai no vax mentre è sempre stato evidente che noi siamo a favore delle vaccinazioni, ma col consenso dei genitori e delle famiglie, che vanno informati per essere convinti, e verso i quali non è costruttivo operare con obblighi e multe ma soltanto con il convincimento e la persuasione”.
Coletto richiama quindi l’attenzione su “un paio di aspetti che mi lasciano perplesso”.
“Nella sentenza della Consulta – fa notare l’assessore Coletto – si dice anche che ‘la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla scuola dell’obbligo dei minori, che saranno, di norma, inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati’. Esattamente il concetto della copertura di gregge applicato da noi, laddove prevedevamo lo spostamento del bimbo non vaccinato qualora la sua classe non raggiungesse il 95% di vaccinati. Si trovi la differenza se ci si riesce”.
“Non convince poi – lasciatemelo dire aggiunge Coletto – l’imposizione di un obbligo vaccinale per malattie come il tetano, che non sono contagiose, e il perché un minore non vaccinato per il tetano, malattia appunto non contagiosa, debba essere escluso dalla frequenza delle scuole per l’infanzia. La vaccinazione per il tetano è molto utile per la protezione individuale (e infatti in Veneto è raccomandata) ma non concretizza certo quell’interesse della collettività che la stessa Consulta aveva in passato ritenuto necessario perché lo Stato potesse imporre un obbligo”
Conclude l’Assessore Veneto con una domanda al vetriolo: “Altro aspetto da sottolineare è che non si capisce perché, se c’era tanta urgenza da agire con un decreto legge, si sia poi previsto che pagando una sanzione da 100 a 500 euro sia consentito ai non vaccinati di frequentare la scuola dell’obbligo. Vuol dire che i ricchi non sono contagiosi?”
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