venerdì, 15 Maggio 2026

Donazione degli organi. Il Ministro Grillo firma il decreto che avvia il “silenzio/assenso” per il prelievo

 

 

 

 

Le proprie volontà vanno scritte e indicate su documenti inoppugnabili altrimenti il silenzio equivale ad assenso nel caso della donazione di organi.

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto ministeriale che contiene le norme del regolamento sul Sistema Informativo Trapianti (Sit), previsto dalla legge 91 del 1 aprile 1999 sul silenzio-assenso sulla donazione di organi.

Il Sistema Informativo Trapianti regolamenta la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di “donazione-prelievo-trapianto” di organi.

Il decreto firmato oggi 20 agosto 2019 contiene anche disposizioni relative al Registro nazionale dei donatori di cellule per procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, previsto dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015 art. 1, comma 298).

Così il ministro, Giulia Grillo, dopo aver firmato il decreto spiega:

“Si tratta di un passaggio fondamentale per l’applicazione della legge sulla donazione di organi approvata vent’anni fa, ma rimasta lettera morta. In un anno abbiamo sbloccato un provvedimento fermo da decenni. È una legge che permetterà di salvare molte vite, ma bisogna che i cittadini siano adeguatamente informati. Vent’anni per dare attuazione una legge di civiltà per il Paese sono troppi”.

Il decreto, di natura regolamentare, intende garantire la piena trasparenza e tracciabilità delle fasi di donazione, prelievo, trapianto, post trapianto e segnalazione di eventi e reazioni avversi gravi e prestazioni sanitarie rispondenti a elevati standard di qualità e sicurezza, in particolare:

  • il governo, la tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di “donazione-prelievo-trapianto” di organi;
  • lo svolgimento delle attività che governano la domanda e l’offerta di organi, a scopo di trapianto, tra gli organismi e le istituzioni competenti sul territorio nazionale;
  • il controllo del rispetto delle linee guida definite e condivise tra gli organismi di coordinamento e dell’applicazione dei protocolli operativi da parte di tutti gli attori della rete trapianti, attraverso opportuni strumenti di monitoraggio;
  • l’innalzamento del livello di qualità globale del sistema trapianti in Italia;
  • la tracciabilità delle cellule dal donatore al nato e viceversa e il conteggio dei nati da un medesimo donatore, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Il provvedimento ha anche lo scopo di ottimizzare, nel caso del SIT, e di definire, nel caso del Registro, un sistema che consenta alle strutture sanitarie di comunicare i dati richiesti con modalità informatiche.

Con l’occasione, la disciplina è stata adeguata alle recenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Nei prossimi mesi inoltre saranno attuate le altre prescrizioni della legge 91/1999 cioè l’adeguamento dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (Ana) in tutte le Asl e sarà lanciata una campagna informativa volta a promuovere la consapevolezza su trapianto e donazione di organi.

Come si fa rendere noto le volontà personali?

 

Nella Legge 01 aprile 1999 , n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

(G.U. Serie Generale , n. 87 del 15 aprile 1999)

  L'Articolo 5 Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volonta spiega:
d) le  modalita'  attraverso  le  quali  i  soggetti  che  non  hanno
dichiarato  alcuna  volonta'  in ordine alla donazione di organi e di
tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente  a
rendere tale dichiarazione di volonta', anche attraverso l'azione dei
medici   di   medicina   generale   e  degli  uffici  della  pubblica
amministrazione nei casi di  richiesta  dei  documenti  personali  di
identita.

L'Articolo 4 della Legge 01 aprile 1999 n. 91 Disposizioni in materia di prelievi e di
organi e tessuti (Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)

1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente
legge e dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5,
comma 1, i cittadini sono  tenuti  a  dichiarare  la  propria  libera
volonta'  in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio
corpo successivamente alla morte, e sono  informati  che  la  mancata
dichiarazione   di   volonta'   e'  considerata  quale  assenso  alla
donazione, secondo quanto stabilito dai commi  4  e  5  del  presente
articolo.
2.   I  soggetti  cui  non  sia  stata  notificata  la  richiesta  di
manifestazione della propria volonta' in  ordine  alla  donazione  di
organi e di tessuti, secondo le modalita' indicate con il decreto del
Ministro   della  sanita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  sono
considerati non donatori.
3. Per i minori di eta' la dichiarazione di volonta' in  ordine  alla
donazione  e' manifestata dai genitori esercenti la potesta'. In caso
di non accordo tra i due genitori non  e'  possibile  procedere  alla
manifestazione di disponibilita' alla donazione. Non e' consentita la
manifestazione  di  volonta' in ordine alla donazione di organi per i
nascituri, per i soggetti non aventi la capacita'  di  agire  nonche'
per  i  minori  affidati  o  ricoverati presso istituti di assistenza
pubblici o privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di  organi  e
di tessuti successivamente alla dichiarazione di morte e' consentito:
a)  nel  caso  in  cui  dai dati inseriti nel sistema informativo dei
trapianti di cui  all'articolo  7  ovvero  dai  dati  registrati  sui
documenti  sanitari  personali  risulti  che il soggetto stesso abbia
espresso in vita dichiarazione di volonta' favorevole al prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di
cui all'articolo 7 risulti che il soggetto  sia  stato  informato  ai
sensi  del  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 5,
comma 1, e non abbia espresso alcuna volonta'.
5. Nei casi  previsti  dal  comma  4,  lettera  b),  il  prelievo  e'
consentito  salvo  che, entro il termine corrispondente al periodo di
osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui  all'articolo
4  del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, sia
presentata una  dichiarazione  autografa  di  volonta'  contraria  al
prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
6.  Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e' punito con la  reclusione
fino a due anni e con l'interdizione dall'esercizio della professione
sanitaria fino a due anni.

Il principio del “silenzio-assenso”, introdotto dalla Legge 1 aprile 1999 n. 91 artt. 4 e 5, non aveva trovato attuazione e, per questo, le modalità di dichiarazione indicate discendevano dall’applicazione del consenso o dissenso esplicito (art. 23 della Legge 1 aprile 1999 e Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000).

Gli organi che possono essere donati dopo la morte sono: cuore, polmoni, rene, fegato, pancreas e intestino; tra i tessuti: pelle, ossa , tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.



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